(massima n. 1)
In base alla norma dell'art. 570 c.p.p. nei procedimenti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. la legittimazione ad appellare va riconosciuta al procuratore distrettuale e, nel caso in cui quest'ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal comma 3 ter del citato art. 51 c.p.p., anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado. (La Corte nel motivare la decisione ha precisato che alla conclusione riportata non può opporsi che la delega di cui al comma 3 ter, essendo prevista solo per il dibattimento, non sarebbe idonea a conferire al pubblico ministero delegato per l'udienza alcun autonomo potere di impugnazione, in quanto la legittimazione ad impugnare deriva direttamente dal secondo comma dell'art. 570 c.p.p. che non prevede deroghe nei procedimenti di cui al comma 3 bis del citato art. 51 c.p.p.).