(massima n. 2)
La temporanea impossibilità di formare un collegio giudicante per l'astensione e la ricusazione di tutti i magistrati appartenenti al tribunale, non può costituire causa dello spostamento della competenza territoriale ad altro giudice, ex art. 43, secondo comma, c.p.p., senza far prima ricorso agli istituti, che sono tra loro cumulabili, della supplenza e dell'applicazione in conformità alla disciplina contenuta negli artt. 97 (c.d. supplenza interna), 105 (c.d. supplenza esterna) e 110 (applicazione dei magistrati) dell'ordinamento giudiziario, come precisata ed integrata dalla circolare del C.S.M. 21 maggio 1997.