(massima n. 1)
In tema di ricusazione non può confondersi l'inimicizia fra magistrato e parte con le iniziative di quest'ultima, tesa a sottrarsi al proprio giudice naturale; l'inimicizia infatti deve trovare fondamento in rapporti personali svolti in precedenza e fuori del processo. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che ricorresse ipotesi di ricusazione in fattispecie nella quale il ricorrente si era limitato ad enumerare esposti e denunce da lui stesso presentati successivamente al procedimento che lo coinvolgeva e riguardanti l'attività funzionale del magistrato, atti rispetto ai quali non si era dimostrato che fossero seguite manifestazioni di ostilità).