(massima n. 6)
L'ipotesi di ricusazione prevista dall'art. 37, comma primo, lett. a) in riferimento all'art. 36, comma primo, lett. c), sussiste sempre che un parere sull'oggetto del procedimento sia stato manifestato fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, senza che rilevino né il momento, né il luogo, né il destinatario, né la qualità del parere medesimo (frutto di approfondita valutazione tecnico-giuridica ovvero frutto di approssimato giudizio), né che il procedimento sia in corso o ancora non si sia iniziato. Ne consegue che essa non è configurabile solo allorché la manifestazione di parere si risolva in espressioni generiche, non attinenti a un caso specifico, formulate nell'ambito di conversazioni su temi generali o costituenti manifestazioni di orientamenti giurisprudenziali. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la causa di ricusazione in argomento nel fatto di un presidente del tribunale militare che, nel corso di un colloquio avuto con un generale dei carabinieri alcuni mesi prima del processo contro l'ex capitano delle SS tedesche Eric Priebke per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva affermato che l'operato della procura militare della Repubblica - la quale aveva aperto indagini preliminari, ipotizzando a carico del Priebke violenza con omicidio continuato - era inutile perché tutt'al più nella condotta dell'ufficiale tedesco si poteva ravvisare un omicidio colposo plurimo, aggiungendo che non era il caso di rivangare il passato, trattandosi di persona avanti negli anni).