(massima n. 1)
Attesa l'intervenuta differenziazione, non più sul piano soltanto concettuale ma anche con riguardo alle rispettive competenze e funzioni, tra la figura del giudice per le indagini preliminari e quella del giudice dell'udienza preliminare, a seguito dell'entrata in vigore del comma 2 bis (introdotto dall'art. 171 del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 171) dell'art. 34 c.p.p., deve ritenersi viziato da incompetenza funzionale il provvedimento adottato in materia de libertate dal giudice per le indagini preliminari successivamente alla presentazione, da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio, salvo che - in applicazione della normativa transitoria dettata dall'art. 3 bis del D.L. 24 maggio 1999 n. 145, conv. con modif. in legge 22 luglio 1999 n. 234 - alla data dell'entrata in vigore di detta ultima legge fosse già in corso l'udienza preliminare; ipotesi, questa, alla quale non può essere equiparata quella che l'udienza fosse stata soltanto fissata.