(massima n. 1)
Nessuna norma processuale, in particolare né l'art. 34 c.p.p., né l'art. 604, c.p.p., prescrive che il giudice il quale ha pronunciato sentenza di annullamento per motivi processuali non possa più esercitare successivamente attività giurisdizionale nello stesso procedimento o nello stesso grado. Ed infatti, l'art. 604 c.p.p., stabilendo che il giudizio di rinvio si deve svolgere a seconda dell'organo che ha emesso la sentenza annullata davanti ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario o davanti ad altro Gip o pretore pone un divieto al suddetto giudice, e non a quello che ha pronunciato l'annullamento il quale, non avendo espresso alcuna valutazione di merito in ordine alla responsabilità, non può sentire alcuna preclusione (Nella fattispecie, vi era stato l'annullamento in grado di appello della sentenza del tribunale per mancata correlazione tra il fatto contestato e quello posto a base della decisione impugnata e successivamente, vi era stata la conferma da parte della stessa sezione della corte di appello della nuova sentenza emessa dal tribunale. Di entrambi i collegi giudicanti in grado di appello aveva fatto parte il medesimo giudice. La Corte di cassazione ha escluso che si fosse verificata la violazione del principio dell'imparzialità del giudice).