(massima n. 1)
I giudici componenti il collegio per i reati ministeriali che, nello stesso processo, abbiano redatto la relazione motivata di richiesta di autorizzazione a procedere di cui all'art. 8, comma 1, L. costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 o abbiano sollecitato il P.M. a riformulare il capo di imputazione ovvero, in altro procedimento, abbiano pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato, non si trovano in situazione di incompatibilitą, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.p., a celebrare l'udienza preliminare, allorché nella medesima non siano chiamati ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa. (In motivazione la Cassazione ha posto in rilievo: 1) la natura ibrida dei poteri, sia d'indagine che di conoscenza e valutazione del relativo esito, conferita al Tribunale dei Ministri dalla legge costituzionale; 2) la circostanza che la richiesta di autorizzazione a procedere si pone esclusivamente come alternativa procedurale alla richiesta di archiviazione; 3) il carattere meramente processuale dell'udienza preliminare; 4) l'esclusione di ogni interferenza di giudizio in relazione ad una precedente sentenza di patteggiamento resa nei confronti di un concorrente non necessario).