(massima n. 1)
L'incompatibilitā del giudice per le indagini preliminari, che abbia provveduto in ordine ad una misura cautelare, a partecipare al giudizio abbreviato, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 155 del 1996, non č deducibile allorché la situazione giuridica alla quale si riferisca si sia esaurita prima che sia insorta la incompatibilitā stessa per effetto della pronuncia di illegittimitā costituzionale ovvero dopo la chiusura del grado del procedimento cui l'incompatibilitā si riferisca.