(massima n. 1)
Atteso che, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, l'udienza preliminare, per la sua natura essenzialmente processuale, non č pregiudicata, in termini di incompatibilitā, dalla circostanza che a celebrarla sia lo stesso giudice che ha preso un provvedimento sulla libertā dell'imputato, deve affermarsi che la scelta del legislatore, operata con la legge 19 febbraio 1998, n. 51, art. 171, di prevedere una causa generale di incompatibilitā tra il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare č espressione di una scelta discrezionale di maggior garanzia, non imposta dalla Costituzione ma solo determinata da una opzione di politica giudiziaria verso la configurazione del Gup come giudice assolutamente privo della conoscenza di atti in precedenza compiuti; č pertanto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalitā dell'art. 1 legge 16 giugno 1998, n. 188 che ha prorogato l'entrata in vigore della riforma, prospettata sotto il profilo della violazione degli artt. 25 (per sottrazione al giudice naturale previsto dal novellato art. 34 c.p.p.) e 24 (ingiusto processo). (Fattispecie di istanza di ricusazione presentata in relazione ad una udienza preliminare che si sarebbe dovuta celebrare sotto il vigore della norma dell'art. 34, comma 2 bis, c.p.p., introdotta con l'art. 171 cit., ove non prorogata con la anzidetta L. n. 88 del 1998).