(massima n. 1)
Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilitą ai sensi dell'art. 34 c.p.p. in capo al magistrato, gią componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimitą di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualitą di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca della medesima misura. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. non ha mancato di chiarire l'erroneitą dell'assunto difensivo, secondo il quale dall'asserita incompatibilitą sarebbe derivata una nullitą del provvedimento assunto dal tribunale).