(massima n. 1)
In tema di incompatibilitā del giudice ex 34 c.p.p., nel giudizio di cassazione non ricorrono le situazioni di incompatibilitā o le altre ragioni di convenienza per l'astensione di cui all'art. 36 c.p.p., se non nel caso in cui un giudice della Corte abbia precedentemente ricoperto il ruolo di giudice o di P.M. nelle fasi di merito relative alla stessa regiudicanda, atteso che come attivitā pregiudicante ai fini della incompatibilitā va intesa quella che implica una valutazione in merito sull'accusa e come sede pregiudicata quella giurisdizionale volta a decidere sul merito stesso dell'accusa o di una misura de libertate, mentre il giudizio di legittimitā č destinato al controllo di legalitā e non a valutazioni di merito.