(massima n. 1)
In tema di riesame di misura cautelare disposta dal giudice incompetente (art. 27 c.p.p.), non determina la inutilizzabilitą degli esiti delle intercettazioni telefoniche la circostanza che non siano stati di nuovo trasmessi al tribunale del riesame investito a seguito di rinnovazione della misura da parte del giudice competente i relativi decreti autorizzativi, qualora risulti che gli stessi erano stati ritualmente inviati al tribunale precedentemente investito del riesame avverso la misura originariamente disposta dal giudice incompetente.