(massima n. 1)
La mancata trasmissione al giudice competente del verbale dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato effettuato dal giudice incompetente non costituisce di per sè causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice competente per violazione dell'art. 292, comma 2 ter, c.p.p. in quanto non il verbale di interrogatorio come tale costituisce elemento da valutare, ma bensì i fatti e le circostanze obiettive eventualmente sussistenti a discarico dell'indagato. (Fattispecie in cui è stata esclusa la dedotta nullità in quanto il Gip competente aveva valutato la linea difensiva dell'indagato, che, peraltro, non lamentava la mancata considerazione di specifici elementi fattuali, di natura oggettiva, risultanti dall'interrogatorio).