(massima n. 1)
Nel procedimento previsto dall'art. 250 c.c., per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio minore infrasedicenne, al riconoscimento da parte dell'altro genitore, l'indagine diretta a stabilire se la presumibile opportunità per il minore stesso di un ampliamento della propria sfera familiare ed affettiva, con la presenza di entrambi i genitori, debba essere in concreto esclusa, alla stregua dei suoi interessi morali e materiali, va condotta con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, non può essere basata solo su considerazioni attinenti a comportamenti od atteggiamenti in precedenza tenuti da genitore che intenda effettuare il secondo riconoscimento.