(massima n. 1)
Il riconoscimento di figlio naturale minore di sedici anni, già riconosciuto da un genitore, da parte del secondo genitore, ancorché condizionato all'interesse del minore, costituisce un diritto soggettivo primario della personalità espressamente riconosciuto dalla Costituzione (art. 30) e dalle leggi ad essa successive (vedi art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184). Ne consegue che, perché tale diritto sia sacrificato, non è comunque sufficiente l'interesse del minore a non vedersi in qualche modo turbata la serenità della vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo, ma è necessaria la presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore del diritto sacrificato cosi che il trauma presumibilmente riportabile dal minore sarebbe così grave da pregiudicare in modo serio il suo sviluppo psicofisico.