(massima n. 1)
Nel caso in cui l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo sia tenuta da un giudice incompetente ratione loci, ai sensi dell'art. 390, primo comma, c.p.p., non solo l'eventuale ordinanza di convalida costituisce un provvedimento nullo, ma tale deve considerarsi anche l'ordinanza di adozione d'urgenza di misura cautelare ex art. 291, secondo comma, c.p.p., con la conseguenza che non possono trovare applicazione i principi di cui all'art. 27 c.p.p., della protrazione della proroga legale di efficacia della misura e della conservazione degli atti assunti da giudice incompetente. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato dal giudice della convalida del fermo incompetente territorialmente ai sensi dell'art. 390, primo comma, c.p.p. non può essere considerato valido ed efficace - quale interrogatorio di garanza ex art. 294 c.p.p. - per il mantenimento o la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice competente in ordine alla stessa.