(massima n. 1)
L'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in relazione ad eventuali omissioni o ritardi in cui incorra il commissario liquidatore nella formazione e nel deposito dello stato passivo, può ricorrere all'autorità di vigilanza, e, poi, in via giurisdizionale, al giudice amministrativo, considerato che le sue posizioni soggettive, rispetto agli atti posti in essere da detto commissario in qualità di organo della P.A., hanno natura di interessi legittimi.