(massima n. 1)
Il procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma c.c. per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio minore da parte del genitore che abbia già effettuato tale riconoscimento, è volto esclusivamente ad accertare se il secondo riconoscimento risponde all'interesse del minore stesso, sicché in esso resta irrilevante ogni indagine sulla veridicità del secondo riconoscimento, indagine, questa, che presuppone il riconoscimento e che può essere svolta in separato giudizio, ove il riconoscimento autorizzato a norma dell'art. 250 venga impugnato ex art. 263 c.c.; un siffatto accertamento non può quindi essere svolto nel giudizio di cui all'art. 250, se non al limitato fine, in presenza di contestazioni della controparte, di verificare, ma solo incidenter tantum, la legittimazione attiva del richiedente.