(massima n. 1)
Il debitore rinunciante all'ereditā č il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede in universum ius, e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'ereditā, da cui scaturisce la legittimazione passiva de qua.