(massima n. 1)
In tema di azione di disconoscimento di paternitą, il provvedimento di nomina o revoca del curatore speciale di cui all'art. 244 c.c. č privo sia del requisito della definitivitą (poiché esso non si sottrae alla pił generale disciplina della revocabilitą dettata dall'art. 742 c.p.c., da intendersi come previsione del pił ampio ius poenitendi da parte del giudice del procedimento, legittimato in ogni tempo alla modifica o revoca del provvedimento stesso tanto in base ad un riesame ed a una diversa valutazione delle risultanze originarie, quanto in virtł della sopravvenienza di nuovi elementi di fatto tra cui il venir meno delle condizioni di legittimitą in epoca successiva all'emanazione del primo decreto ), sia di quello della decisorietą (attesa la sua innegabile natura di procedimento camerale cosiddetto «unilaterale», la cui struttura, imperniata tutta sulla valutazione e sulla tutela dell'interesse del minore, vede, non a caso, come unico destinatario della comunicazione del provvedimento il P.M., e non anche i genitori legittimi ovvero il sedicente padre), con conseguente inammissibilitą del relativo ricorso per cassazione presentato ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.