(massima n. 3)
Nel caso di procedimenti riuniti per concorso eventuale o necessario di persone nel reato, la valutazione a posteriori della necessità del dibattimento per l'imputato che abbia avanzato richiesta, non accolta, di giudizio abbreviato, non può basarsi sulla prospettiva di acquisizione di ulteriori elementi probatori a mezzo delle eventuali dichiarazioni dei coimputati, bensì su quella conseguibile mediante elementi di qualsiasi genere, diretti o indiretti, che consentano di chiarire i rapporti intersoggettivi, sia pure al solo scopo di graduare la responsabilità del richiedente in rapporto a quella dei correi e, quindi, la sanzione da infliggere. (Fattispecie in tema di delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990).