(massima n. 1)
Il termine di decadenza di un anno per l'azione di disconoscimento della paternitā comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 244, secondo comma, c.c. dal giorno della nascita del figlio qualora l'attore si trovasse nel luogo della nascita al momento in cui ebbe a verificarsi tale evento oppure dal suo ritorno nel luogo di nascita del figlio o nel luogo della residenza familiare. In ogni altra ipotesi, non essendo operante alcuna presunzione di conoscenza, il termine incomincia a decorrere dal giorno in cui l'attore ha avuto notizia della nascita, con la conseguenza che viene a gravare sulla parte che ha eccepito la decadenza l'onere di provare che l'azione di disconoscimento č stata proposta dopo il decorso dei termine.