(massima n. 1)
In materia di competenza per territorio, la connessione con procedimenti riguardanti magistrati, che determina lo spostamento della competenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p., resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, anche nel caso in cui venga meno la connessione tra reati ravvisata nella fase delle indagini preliminari per intervenuta archiviazione nei confronti del solo magistrato indagato.