(massima n. 1)
La normativa contenuta nell'art. 11 c.p.p. in deroga all'ordinaria disciplina della competenza per territorio, presuppone, per la sua applicazione, che venga contestato, a carico o in danno del magistrato, un fatto di rilevanza penale, anche se ne conseguano soltanto misure di sicurezza, come nei casi previsti dagli artt. 49 e 115 c.p., e non può essere estesa ai casi in cui la condotta del magistrato, fuori dall'ipotesi di concorso, abbia inconsapevolmente fornito l'occasione o il mezzo per l'azione criminosa da altri commessa e non rivolta contro di lui, o addirittura abbia materialmente realizzato il reato per errore determinato dal colpevole. (Fattispecie relativa a contestazione, a carico di curatore fallimentare, di truffa realizzata mediante induzione in errore del giudice delegato e di abuso di ufficio posto materialmente in essere dal giudice medesimo perché da lui ingannato).