(massima n. 1)
La cognizione dei procedimenti di revisione relativi a condanne inflitte per reati consumati in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998 spetta alla corte di appello individuata dall'art. 11 c.p.p. nella sua formulazione originaria e, quindi, alla corte di appello del distretto posto alla minore distanza chilometrica, ferroviaria o marittima (art. 1 att. c.p.p.), dal distretto in cui si trova l'organo che aveva emesso la sentenza o il decreto di condanna cui la domanda di revisione si riferisce. (La S.C. ha osservato che le modifiche apportate all'art. 11 c.p.p. ad opera della legge n. 420 del 1998 ed il relativo regime transitorio, si applicano anche ai fini della individuazione del giudice competente per la revisione, atteso il richiamo che all'art. 11 effettua l'art. 633 c.p.p. a seguito della modifica subita ad opera della di poco antecedente legge n. 405 del 1998).