(massima n. 1)
Avuto riguardo alla ratio della disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p., che č essenzialmente quella di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialitā determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di corte d'appello, e tenuto conto del fatto che i magistrati onorari, ai sensi tanto dell'abrogato art. 32 dell'Ordinamento giudiziario quanto del vigente art. 42 quinquies del medesimo ordinamento, durano in carica per un periodo di tre anni, con possibilitā di rinnovo, č da ritenere che anche nel caso di procedimenti riguardanti i suddetti magistrati (nella specie trattavasi di vice pretore onorario) debba trovare applicazione il citato art. 11 c.p.p. e debbasi quindi dar luogo allo spostamento di competenza da esso previsto.