(massima n. 1)
La disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p. in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati trova applicazione anche con riguardo ai componenti privati chiamati a far parte, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, del tribunale per i minorenni.