(massima n. 1)
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura non di competenza funzionale ma di competenza per territorio. Essa non può pertanto essere eccepita o rilevata dopo il termine di cui all'art. 491 c.p.p., neppure se la possibilità di prioporre l'eccezione sorga successivamente nel corso del dibattimento.