(massima n. 1)
La disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p. in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati trova applicazione anche con riguardo ai giudici di pace, essendo a costoro attribuito, sia pure per il periodo di tempo indicato nel decreto di nomina, il pieno e stabile esercizio della funzione giudiziaria.