(massima n. 1)
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura di competenza funzionale e non di competenza per territorio. Essa pertanto può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.p.p.