(massima n. 1)
In tema di revisione, la regola secondo cui, in caso di annullamento dell'ordinanza di inammissibilitą della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di Appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice, non si applica nel processo penale militare dopo la soppressione delle sezioni distaccate di Corte d'Appello di Verona e Napoli attuata con la L. n. 244 del 2007. (Nella specie la Corte, annullando l'ordinanza di inammissibilitą della Corte d'Appello militare di Roma, ha rinviato il giudizio di revisione ad altra sezione di quest'ultima in composizione diversa rispetto alla soppressa sezione distaccata di Napoli quale giudice della originaria sentenza impugnata).