(massima n. 1)
La questione di costituzionalitą delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 244, comma secondo, e 235, n. 2, c.c., posta con riferimento al dies a quo stabilito dalla legge per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternitą (da esercitarsi entro un anno «in ogni caso, dal giorno della notizia della nascita del figlio») anche nell'ipotesi di impotentia generandi, deve dirsi irrilevante con riferimento al caso in cui (come nella specie) la scoperta di tale circostanza impeditiva della procreazione, pur successiva alla nascita del figlio, si collochi, comunque, in epoca antecedente di oltre un anno rispetto alla data della proposizione della domanda giudiziale.