(massima n. 1)
Quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale nei limiti in cui sia possibile individuare, anche sulla base di manifestazioni sintomatiche, il luogo in cui l'associazione č stata posta in essere o, in subordine, č stata realizzata una parte della sua attivitā tipica. Qualora non sia possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio dell'attivitā dell'associazione, in se stessa considerata, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati connessi, in ordine di decrescente gravitā, e se neppure per essi č possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri dell'art. 9, commi secondo e terzo, stesso codice.