(massima n. 1)
Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive — secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 ed il foro di competenza è determinato dal luogo di residenza della persona offesa — valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto dei commi 1 e 4 della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a quest'ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente l'art. 595 c.p. e le regole generali sulla competenza per territorio.