(massima n. 1)
La disciplina del termine di cui all'art. 244 c.c. conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 244 c.c. nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie č applicabile non soltanto nell'ipotesi in cui si proponga l'azione di disconoscimento del figlio nato dopo i centottanta giorni dal matrimonio deducendo l'adulterio quale condizione d'ammissibilitą ai sensi dell'art. 235, n. 3 c.c., ma anche in quella di esercizio dell'azione di cui all'art. 233 c.c., nell'ambito del quale l'asserito «adulterio» all'epoca del concepimento costituisce di per sč il fatto costitutivo della pretesa.