(massima n. 1)
La prova dell'intempestività dell'azione di disconoscimento della paternità fondata sull'adulterio della moglie, può derivare, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni rese dal marito ad un terzo, sui momento di conoscenza dell'adulterio. Dette dichiarazioni, qualificabili come confessione stragiudiziale resa ad un terzo, ineriscono ad un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato, in via prioritaria, con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento e prescindendo dalle prove relative alla sussistenza del rapporto procreativo, quale evento condizionante l'ammissibilità dell'azione e quindi estraneo alla materia attinente allo status.