(massima n. 1)
La competenza per materia, determinata in base al fatto contestato in relazione al momento della commissione dello stesso, per il principio generale del tempus regit actum, applicabile alle norme processuali, resta radicata presso il giudice della cognizione, anche nell'ipotesi in cui, dopo il decreto di investitura per il giudizio, sopravvenga una legge che modifichi la struttura del reato, con conseguente modifica della competenza, che non derivi da disposizioni di natura processuale. (Nella fattispecie, in tema di spaccio di modica quantitą di sostanza stupefacente, commesso anteriormente all'entrata in vigore della L. 26 giugno 1990, n. 162, la Corte di cassazione ha risolto il conflitto tra pretore e tribunale dichiarando la competenza del primo).