(massima n. 1)
I fatti previsti dall'art. 73, n. 5, L. 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo sostituito dall'art. 14, L. 26 giugno 1990, n. 162, non costituiscono ipotesi autonome di reato ma elementi aventi carattere di circostanze attenuanti oggettive ad effetto speciale. Ne consegue che competente a conoscere di siffatti reati č il tribunale, posto che l'art. 4 c.p.p. esclude qualsiasi incidenza delle circostanze attenuanti sulla determinazione della competenza.