(massima n. 1)
In materia di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l'art. 19 della L. 26 aprile 1990 n. 86, integrando l'art. 6 c.p.p., attribuisce al tribunale la competenza di delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del c.p., con le esclusioni espressamente indicate. La legge, entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta il 27 aprile 1990, non contiene una disciplina transitoria (né può applicarsi l'art. 259 comma primo D.L.vo 28 luglio 1989, che si riferisce alle modifiche della competenza apportate dal nuovo c.p.p.), sicché essa è di immediata applicazione nei riguardi dei processi pendenti, non ancora definiti in primo grado, in ossequio al principio tempus regit actum che regola la successione nel tempo delle norme processuali. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio, previsto dall'art. 323 c.p.).