(massima n. 1)
Anche in relazione all'ipotesi dell'azione di disconoscimento di paternità di figlio «reputato legittimo» nato prima che siano decorsi 180 giorni dalle nozze, la «scoperta» dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento — alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134/1985 della Corte costituzionale) — va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto — non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo — rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.