(massima n. 1)
In tema di azione di disconoscimento di paternitā, il termine annuale di decadenza entro il quale va introdotto da parte del padre il giudizio ai sensi degli artt. 235, primo comma , n. 3, e 244, secondo comma, c.c., come emendato con sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985, decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie, e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternitā biologica. Sulla decorrenza di detto termine non ha effetto sospensivo la nomina di un curatore speciale al minore, in quanto esso č suscettibile di sospensione nella sola ipotesi, prevista dall'art. 245 c.c., di interdizione della parte interessata.