(massima n. 1)
Il fabbricato condominiale č un'unitā fisico-economica complessa e compiuta, che comprende sia le porzioni comuni, sia quelle di proprietā individuale, incluse le parti di mura che, sebbene perimetrali, appartengano ad un solo condomino per titolo o per specifica destinazione a sostenere una sola unitā abitativa o una sua porzione. Pertanto, la locuzione "il suolo su cui sorge l'edificio", di cui all'art. 1117, n. 1, c.c., designa l'area su cui insiste il fabbricato nel suo insieme di componenti comuni e non, di talché la circostanza che una parte delle mura perimetrali sia destinata esclusivamente a delimitare e sorreggere un balcone di proprietā di un singolo condomino non esclude l'appartenenza comune della porzione di suolo su cui quella parte insiste.