(massima n. 1)
In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, cod. civ., richiede le seguenti condizioni: 1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento; 2) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante; 3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via. Tali condizioni sono richieste anche nel caso in cui il "petitum" sostanziale della domanda consista nell'allargamento di una preesistente via che attraversi più fondi di distinta proprietà, in quanto ad una molteplicità di fondi serventi corrisponde una speculare pluralità di servitù, con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto a verificare l'esistenza delle predette condizioni in rapporto alla relazione tra il fondo dominante e ciascun fondo servente.