(massima n. 1)
Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario č tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi č tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell'usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio č consentito all'usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi.