(massima n. 1)
Il contratto avente per oggetto lo sfruttamento di una cava non può essere inquadrato nello schema della vendita immobiliare, ove ad esso sia apposto un termine finale, attesa l'impossibilità tecnico-giuridica, nel nostro ordinamento, di una vendita sottoposta a termine finale per l'inammissibilità della proprietà temporanea, essendo invece esso tipicamente sussumibile, ai sensi degli artt. 820 e 1615 c.c., nella figura del contratto di affitto. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la clausola della temporaneità aveva significato dirimente per escludere l'inquadramento della fattispecie nel contratto di vendita immobiliare, anche in presenza della previsione della rinuncia all'ipoteca legale).