(massima n. 1)
Qualora l'azione per il disconoscimento della paternitą venga proposta nei confronti del bambino nato dopo il decorso di pił di trecento giorni dalla data di comparizione dei genitori davanti al giudice, adito per la separazione personale, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio, spetta alla madre di fornire la prova della paternitą, mediante la dimostrazione di coabitazione o comunque di rapporti con il marito nel periodo corrispondente al concepimento, essendone venuta meno la presunzione (artt. 232 e 234, nuovo testo, c.c.). Ne deriva che la totale carenza di tale prova giustifica di per sé l'accoglimento di detta domanda, senza che si renda necessario il ricorso ad indagini di tipo ematologico (non idonee a fornire la certezza «in positivo» del rapporto di filiazione, e rilevanti quindi solo in presenza di altri elementi di convincimento).