(massima n. 1)
In tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del "de cuius" ad opera del chiamato all'ereditą, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita dell'ereditą, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.