(massima n. 1)
L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'ereditą nella qualitą di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 c.c., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattivitą delle parti, posto che l'accettazione dell'ereditą, a tutela della stabilitą degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.