(massima n. 1)
Il negozio unilaterale di rinunzia all'ereditā, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l'attribuzione a favore di quest'ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all'ereditā (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, č idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.