(massima n. 1)
In tema di azione per il disconoscimento della paternitā, č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 244 cod. civ. in relazione all'art. 117 Cost., con riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertā fondamentali, laddove vieta eventuali ingerenze di una autoritā pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, dal momento che il termine di decadenza per l'esercizio di detta azione č correlato ad un evento (scoperta in maniera certa dell'adulterio) che pone il presunto padre in condizione di valutare se proporre o meno, entro un termine congruo, la domanda di cui all'art. 235 cod. civ. ed al contempo garantisce sufficientemente, in ragione di tale congruitā, l'interesse del minore alla certezza del suo "status".